A seguito di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, a seconda della gravità della colpa e del pericolo generato può essere revocata la patente di guida o il foglio rosa o pronunciato un ammonimento. A causa di un’infrazione commessa in sede di circolazione stradale lei ha ricevuto da parte nostra una comunicazione (diritto di essere sentito) che prende in esame la misura amministrativa prevista ai sensi della Legge sulla circolazione stradale (RS 741.01; abbreviazione LCStr). Qui di seguito comunichiamo ulteriori importanti informazioni sulla procedura.
Le infrazioni commesse in sede di circolazione stradale sono giudicate e punite in Svizzera da due diverse autorità. Da un canto l’infrazione comporta una procedura penale da parte del pubblico ministero e dall’altro nella procedura amministrativa verifichiamo se debba essere disposta una misura di diritto amministrativo concernente la patente di guida. Il diritto amministrativo distingue tra infrazioni lievi (art. 16a cpv. 1 LCStr), medio gravi (art. 16b cpv. 1 LCStr) e gravi (art. 16c cpv. 1 LCStr), che vengono sanzionate con un ammonimento o la revoca della patente di guida (o con il divieto di far uso della patente straniera [art. 16 cpv. 2 LCStr]).
I fatti rilevati dall’autorità penale hanno di regola effetto vincolante per l’autorità amministrativa. Si consiglia pertanto di esercitare i diritti di difesa riconosciuti nella procedura penale. In entrambe le procedure vengono riscossi diritti che non possono essere reciprocamente compensati.
Nell'ambito del diritto essere sentito, avete il diritto di prendere visione dei verbali. Dopo una consultazione telefonica durante l'orario di apertura del telefono (dalle 09:30 alle 11:30), vi invieremo tutti i fascicoli procedurali per posta.
Se avete bisogno di una proroga del termine per la presentazione di eventuali osservazioni, dovete comunicarcelo per iscritto o per telefono al momento della richiesta di accesso al fascicolo.
Nello stabilire la durata della revoca della patente di guida devono essere tenute in considerazione le circostanze del singolo caso (art. 16 cpv. 3 LCStr), tra cui anche la necessità di condurre un veicolo a motore per motivi di lavoro. Ma ciò dovrà avvenire solo qualora la revoca della patente impedisca di fatto lo svolgimento dell’attività lavorativa o determini una perdita di guadagno o costi tali da far ritenere la misura sproporzionata. Non possono invece essere tenute in considerazione le difficoltà nel coprire il tragitto verso il luogo di lavoro o le ricadute negative sull’azienda datoriale.
Al fine di comprovare la necessità di disporre della patente per motivi di lavoro, le persone con rapporto di lavoro dipendente devono produrre una dichiarazione scritta, motivata e firmata del datore di lavoro. I lavoratori autonomi devono specificare le conseguenze con propria dichiarazione scritta, allegando copia dell’estratto del registro delle imprese. In mancanza di iscrizione nel registro, lo svolgimento di lavoro autonomo dev’essere diversamente documentato in modo idoneo.
All’occorrenza il questionario consultabile al seguente link concernente la necessità di disporre della patente di guida per motivi di lavoro (PDF) dovrà essere compilato con le informazioni necessarie e trasmesso per posta entro il termine fissato per la consultazione (no e-mail):
Questionario per la verifica della necessità di disporre della patente di guida per motivi di lavoro
Informazione importante
Anche in caso di necessità di disporre della patente di guida per motivi di lavoro non si potrà ridurre la durata minima della revoca prevista dalla legge (art. 16 cpv. 3 periodo 2 LCStr).
Questionario per la verifica della necessità di disporre della patente di guida per motivi di lavoro
Informazione importante
Anche in caso di necessità di disporre della patente di guida per motivi di lavoro non si potrà ridurre la durata minima della revoca prevista dalla legge (art. 16 cpv. 3 periodo 2 LCStr).
Il divieto di far uso della patente di guida straniera per persone domiciliate all’estero ovvero il correlato divieto di circolare si estendono all’intero territorio nazionale della Svizzera. In questi casi l’eventuale necessità di disporre della patente di guida per motivi di lavoro viene tenuta in considerazione solo se l’ambito territoriale di lavoro si estende alla Svizzera.
In caso di revoca della patente di guida concediamo di regola fino a sei mesi di tempo per la consegna del documento. Se entro il termine fissato la patente di guida non è stata ancora consegnata, la revoca acquista efficacia e viene eseguita secondo i dati riportati nella decisione.
In caso di divieto di far uso di patenti di guida straniere di persone domiciliate all’estero, il divieto di circolare inizia di regola tre mesi dopo la data della decisione. Esiste la possibilità di anticipare il divieto di circolare su domanda scritta.
Eventuali domande di rinvio della revoca della patente di guida o del divieto di circolare saranno rigettate.
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